Controlli interni - Internal Controls
15, Mar 2019

Dall'interlocking al postlocking

Come noto, i membri degli organi con funzione di controllo sono soggetti al divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di "interlocking"; art. 36, d.l. n. 201/2011).

La Consob, la  Banca d'Italia e l'Ivass, d'intesa con l'AGCM, hanno pubblicato lo scorso 31 dicembre 2018 una comunicazione con un aggiornamento dei Criteri, emanati nel 2012, per l'applicazione di tale divieto. L'aggiornamento, in particolare, riguarda la soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza: a seguito del suddetto aggiornamento, il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale - realizzato a livello nazionale dall'impresa o dal gruppo di appartenenza - superiore a 30 milioni di euro. La nuova soglia si applica a partire dalle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione della citata comunicazione.

L'interlocking può forse ridurre i conflitti di interesse dei componenti degli organi di controllo, ma non è affatto detto che aumenti l'efficacia della loro azione. Anzi. I membri degli organi di controllo che operano con mancanza di indipendenza e di scetticismo professionale, così come con carenza di iniziative poste a tutela del rispetto della normativa, potrebbe tendere a conseguire, in regime di interlocking, a conseguire con un maggiore bias comportamentale il rinnovo del loro incarico, danneggiando così l'intermediario per il quale operano ed esponendo loro stessi a rischi patrimoniali decisamente superiori alla loro remunerazione lorda triennale.

Il sindaco indipendente, invece, che opera attivamente per trasformare il quadro di norme in solidità del quadro organizzativo dell'intermediario, giungerà, quasi inevitabilmente, al mancato rinnovo, quando addirittura non verrà invitato dai soci ad allontanarsi prima del tempo (e, quando ciò avviene, è bene che egli se ne vada subito).

Non dobbiamo mai dimenticare, inoltre, che:

- l'Italia è un Paese nel quale il crimine paga quasi sempre (si legga, ad esempio, lo splendido "In Italia violare la legge conviene. Vero!" di Camillo Davigo) e nel quale i requisiti di professionalittà richiesti dal Fit & Proper, dopo anni dalla loro emanazione, non sono stati ancora recepiti;

- alcuni membri degli organi con funzione di controllo pottrebbero svolgere, tramite i loro studi professionali e/o i loro associati, lucrose attività parallele a favore dei soci che li hanno nominati nei collegi sindacali e/o avere incarichi in società che, in un qualche modo, hanno relazione con gli intermediari da loro vigilati o con i soci che li hanno nominati;

- vi sono taluni (davvero piccoli!) amministratori delegati che debbono ricorrere anche alla claque del Collegio Sindacale per affermare la limitata altezza della stima di cui godono (anche) all'esterno;

- vi sono taluni soci interessati solo all'uscita dal capitale e, conseguentemente, all'EBITDA della loro partecipata (come rilevato elegantemente anche da Filppo Annunziata in una recente pubblicazione di Consob), senza saper valutare il rischio - di fronte agli investitori istituzionali ed alle Autorità di Vigilanza - connesso alla effettiva capacità di tenuta, nel medio termine, degli assetti organizzativi e della sosteniblità del modello di business.

Tenuto conto di tutto ciò, la disciplina dell'interlocking dovrebbe essere modificata non in senso orizzontale (e cioè sul portafoglio di incarichi, più o meno ampio, al quale può accedere un professionista nello stesso triennio, con evidenti economie di scopo) ma in senso verticale, e cioè in termini di rinnovi: gli incarichi nei Collegi Sindacali dovrebbero avere una durata di 3 anni, punto. Il rinnovo dovrebbe essere vietato nei due trienni successivi, in modo da non determinare alcuna aspettativa futura.

Con questa piccola modifica, l'azione del sindaco potrebbe essere svolta in condizioni di indipendenza mentale maggiore ed anche il componente dell'organo con funzione di controllo più pavido e più ignavo - e cioè più pigro, maggiormente indolente e più vile - potrebbe iniziare, anche prima dello scadere del triennio, a porsi qualche seria domanda su quali siano i suoi doveri e per quali motivi egli è in quel board.