Dec 3 2011

Internal audit e banche

Alberto Balestreri

Il Comitato di Basilea ha (finalmente) pubblicato “The internal audit function in banks”, documento in consultazione sino alla fine di marz0 2012, che rivede in modo sostanziale il precedente “Internal audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors” emanato nell’ormai lontanissimo agosto 2001. Potete scaricare il primo documento, direttamente dal sito della BIS, cliccando qui.

“The internal audit function in banks” si innesta direttamente nei principi di governance bancaria rivisti dal medesimo Comitato lo scorso anno (si vedano i “Principles for enhancing corporate governance” dell’ottobre 2010, ai quali potete accedere cliccando qui), nei quali veniva, tra l’altro, richiesto alle banche di avere ” …. an internal audit function with sufficient authority, stature, independence, resources and access to the board of directors. Independent, competent and qualified internal auditors are vital to sound corporate governance.”

La lettura del documento certamente aiuterà amministratori e sindaci di banche ed intermediari finanziari a comprendere meglio quali saranno gli orientamenti della Vigilanza sul tema. Sarà inoltre interessante verificare, ma lo potremo fare solamente nel corso della prossima primavera, quali osservazioni e critiche la comunità finanziaria proporrà al Comitato di Basilea, semprechè la pubblicazione di tali osservazioni venga autorizzata, al fine di comprendere in quali parti “The internal audit function in banks” risulti compilato in modo non sufficientemente chiaro o, au contraire, in modo troppo estensivo e pervasivo.


Feb 2 2011

Regole e comportamenti nell’industria finanziaria

Alberto Balestreri

Il quadro giuridico di riferimento per coloro che operano nel settore finanziario è in rapida evoluzione: si pensi alla graduale introduzione del nuovo framework di Basilea 3,  ai nuovi requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni e per il portafoglio di negoziazione, ai nuovi limiti alla concentrazione del rischio, alla revisione del trattamento degli strumenti ibridi di capitale, alla nuova base legale ai collegi dei supervisori ed alle nuove regole armonizzate sui sistemi di remunerazione e incentivazione per banche e imprese di investimento.

Inoltre è stata intergramente rivista l’architettura della vigilanza europea, che si fonda su due assi portanti: un Consiglio Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) e un Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (European System for Financial Supervision, ESFS) composto dall’ESRB e da tre distinte autorità di vigilanza su banche (European Banking Authority, EBA), assicurazioni (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) e mercati mobiliari (European Securities and Markets Authority, ESMA) nelle quali saranno riuniti, per i rispettivi settori, i vertici delle vigilanze dei paesi dell’Unione.

Ma come evidenza giustamente la dott.ssa Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, nel suo recente intervento “Verso una nuova regolamentazione finanziaria” (che potete scaricare direttamente dal sito della Banca d’Italia cliccando qui) “… la finanza non deve essere fine a se stessa, bensì uno strumento al servizio della crescita. Va usata in modo corretto. Le regole servono perché ciò si realizzi; comportamenti improntati alla correttezza e alla prudenza fanno il resto” .

L’evidenziazione in grassetto è nostra, ma è certamente questo resto che fa la differenza.


Nov 24 2010

TUB

Alberto Balestreri

Due righe solo per informare che la Banca d’Italia ha rilasciato la versione aggiornata del Testo Unico bancario.

Clicca qui per scaricare il TUB direttamente dal sito di Banca d’Italia.


Nov 21 2010

Quali novità normative in arrivo per le banche italiane?

Alberto Balestreri

Il Dott. Andrea Enria, Capo del Servizio Normativa e politiche di vigilanza della Banca d’Italia, ha recentemente presentato in sede di audizione presso la  VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati un’interessante relazione dal titolo “Lo stato del sistema bancario italiano e le prospettive per l’attività normativa”. Consigliamo la lettura di questa relazione, che potete scaricare direttamente dal sito della Banca d’Italia cliccando qui, per  la pluralità degli angoli visuali che essa propone, per l’efficace sintesi dell’evoluzione in atto del complessivo quadro normativo cui saranno sottoposti banche ed intermediari finanziari e, infine,  per la qualificazione che essa offre delle principali novità che interessano le modalità di produzione delle norme finanziarie nel nostro Paese.

PS. La Banca d’Italia ha pubblicato lo scorso 30 novembre un documento di consultazione denominato “Programma dell’attività normativa dell’Area Vigilanza per l’anno 2011″ al quale potete accedere cliccando qui.


Oct 3 2010

Banche, infrastrutture e rischi sistemici: una sintesi

Alberto Balestreri

Gertrude Tumpel-Gugerell, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, ha fornito in un breve speech pronunciato di recente una utile sintesi -  probabilmente utile più i banchieri commerciali nella gestione quotidiana delle loro attività che non per coloro che si occupano di teoria dell’intermediazione finanziaria – dello scenario nel quale si muoveranno, nel corso dei prossimi anni, intermediari finanziari, infrastrutture di mercato ed autorità di vigilanza.

Uno dei punti di partenza dell’analisi è che l’aver assicurato la solidità e la resilienza di ciascuna banca non ha significato, e non significa, assicurare necessariamente anche la stabilità dell’intero sistema (“However ensuring the soundness of each individual institution does not necessarily ensure the soundness of the financial system as a whole”). I focus che Tumpel-Gugerell offre in tema di evoluzione della regolamentazione bancaria (con particolare riguardo ai modelli di business, alla corporate governance ed alle pratiche di risk management), dello sviluppo delle infrastrutture di mercato ( in particolare dei livelli di trasparenza e della necessaria attenzione nei confronti dell’innovazione finanziaria) ed in tema di disciplina dei rischi sistemici (area tuttora in fase di avvio per la quale appare ancora imprudente impiegare il termine “evoluzione”) offrono rimarchevoli spunti di riflessione anche per ipotizzare la riconfigurazione del disegno organizzativo di banche ed intermediari finanziari.

Come noto, nel corso dell’ultimo triennio i mercati sono mutati in misura rilevante, la regolamentazione finanziaria ancora di più ed il futuro, già lo sappiamo, ci riserva molte innovazioni che dovranno essere attuate e recepite. Sarebbe miope (e falsamente consolatorio anche per i politici più giustizialisti della finanza) considerare tale evoluzione solo come un insieme di nuovi obblighi che graveranno su banche e mercati. Perchè non immaginare, invece, di tradurre le nuove regole in opportunità di business? Perchè non immaginare, ad esempio, una nuova generazione di banche (e, probabilmente, di banchieri) che sappia disegnare l’organizzazione e l’offerta di servizi in modo radicalmente differente?

Potete scaricare l’intervento di Gertrude Tumpel-Gugerell, in formato pdf ed in lingua inglese, direttamente dal sito della BIS cliccando qui.


Mar 14 2010

Basilea 3: una introduzione.

Alberto Balestreri

Nel corso dell’audizione recentemente tenuta presso la Comissione Finanze della Camera dei Deputati, il dott. Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, ha illustrato i principali contenuti della riforma bancaria in via di elaborazione, già conosciuta come Basilea 3, e di talune problematiche ad essa connessa con riferimento alle banche italiane.

La riforma, che dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2012, prevede le seguenti principali aree di intervento:

a) riduzione del rischio di liquità;

b) più stringente definizione del patrimonio utile ai fini di vigilanza;

c) migliore misurazione e copertura dei rischi di mercato, di credito e di controparte;

d) introduzione di un leverage ratio, e cioè di un rapporto massimo tra le attività di bilancio ed il capitale (solo in parete già implicito nella determinazione dei requisiti patrimoniali);

e) introduzione di un meccanismo di conservazione del capitale (buffer) al di sopra del minimo regolamentare, con finalità di limitazione della ciclicità, di un target ratio, finalizzato ad incentivare le politiche di autofinanziamento del singolo intermediario nelle fasi espansive dell’economia, e di un buffer macroprudenziale con funzione marcatamente anticiclica;

f) introduzione di nuove regole per gli operatori sistematicamente rilevanti.

Cosigliamo vivamente la lettura dell’intervento del dott. Carosio che potete scaricare direttamente dal sito della Banca d’Italia cliccando qui.


Feb 7 2010

Quali opzioni per le istituzioni finanziarie Too Big To Fail?

Alberto Balestreri

La recente proposta del Presidente del Stati Uniti Obama circa il prossimo esercizio della cd. Volcker Rule – e cioè la netta separazione fra le attività di banca commerciale ed alcune attività di banca di investimento che dovrebbe essere imposta ai gruppi bancari USA di elevate dimensioni – è stata accolta con favore dal Financial Stability Board.

La stampa economica ha dato grande risalto al comunicato stampa del FSB, che potete leggere cliccando qui. Una lettura attenta del testo, però, evidenzia almeno altri due elementi di interesse per coloro immaginano che una nuova archiettura finanziaria – in linea con le necessità di un mondo globale e non con un passato ormai morto e sepolto – sia capace di meglio aiutare lo sviluppo sociale ed economico del pianeta:

a) l’opzione disegnata da Volcker viene considerata dal FSB insieme a molte altre. Nelle parole del comunicato stampa “... Several other options for addressing the TBTF (Too Big To Fail, ndr) problem are being considered by the FSB. These include:

- targeted capital;

- leverage, and liquidity requirements;

- improved supervisory approaches;

- simplification of firm structures;

- strengthened national and cross-border resolution frameworks;

- and changes to financial infrastructure that reduce contagion risks.”

b) molto probabilmente l’opzione che sarà suggerita dal FSB al G20 previsto per il prossimo giugno accoglierà un ventaglio delle opzioni precedentemente considerate, salvaguardando la parità competitiva dei mercati e dei singoli Stati dai quali potranno operare gli intermediari finanziari.

In ogni caso non pare inverosimile ipotizzare che i principali alleati delle Autorità di vigilanza, cui compete la supervisione delle attività di mercati ed intermediari, saranno Internet e la tecnologia, che consentiranno un controllo – esaustivo ed in tempo reale, se lo si desidererà -  dei rischi assunti e delle politiche attuate da ciascun intermediario finanziario, indipendentemente dalla dimensione, dai mercati sui quali opera e dal modello di business adottato.


Oct 9 2009

Rischi sistemici e Web

Alberto Balestreri

Gertrude Tumpel-Gugerell, membro del Comitato Esecutivo della BCE, ha evidenziato in modo chiaro e semplice quali siano le principali problematiche concernenti i cd. rischi sistemici che le banche centrali e le autorità di vigilanza di tutto il mondo dovranno risolvere al fine di assicurare più elevati livelli di stabilità all’intermediazione finanziaria.

“Systemic risk refers to the possibility that a triggering event such as a bank failure or a market disruption could cause widespread disruption of the financial system, including significant difficulties in otherwise viable institutions or markets. Preventing these negative externalities from impairing the functioning of the system and from spilling over to the real economy is a crucial element of the mission of central banks and of supervisory authorities.”

Ciò premesso il discorso della Tumpel-Gugerell, disponibile sul sito della BCE ed al quale potete accedere cliccando qui, offre alcuni spunti di riflessione solidi e concreti, sulla base dei quali è possibile immaginare un futuro molto diverso, rispetto alle prassi correnti, dei contenuti e delle modalità operative con le quali saranno condotte le attività di vigilanza.

Non è difficile immaginare, infatti, che i modelli e le procedure posti a presidio dei rischi sistemici richiederanno :

a) lo sviluppo di modalità di gestione finanziaria dei singoli intermediari finanziari molto più integrate rispetto alle prassi attuali;

b) l’elaborazione di modelli di vigilanza che monitorino in tempo reale (e quindi via Web) la posizione assunta da ciascun intermediario nei principali segmenti di operatività e sui mercati;

c) lo sviluppo di modelli di gestione delle transazioni finanziarie che siano resilienti ed aperti almeno quanto i modelli di trasmissione dei dati assicurati dai protocolli che governano con successo Internet.


Apr 2 2008

IVA e settore finanziario

Alberto Balestreri

La Commissione Europea ha adottato il 28 novembre 2007 una Proposta di Direttiva (COM/2007/747) finalizzata alla modernizzazione ed alla semplificazione delle complesse regole IVA che sono applicabili al settore finanziario ed assicurativo. La Proposta di Direttiva è accompagnata da una Proposta di Regolamentazione (COM/2007/746) che espande la definizione dei servizi esenti e che si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri. La nuova direttiva IVA consentirà al settore finanziario di:

  • ridurre i costi operativi;
  • ridurre i rischi legali e fiscali connessi alla gestione efficace dell’imposta, acquisendo certezze sui profili di indeducibilità dell’imposta;
  • sfuggire ai rischi di una pianificazione fiscale aggressiva conseguente anche alla competizione fiscale fra Stati membri;
  • ridurre l’incertezza nella pianificazione strategica di lungo termine (selezione dei modelli di business);
  • ridurre i costi connessi alla pianificazione ed al contenzioso fiscale.

Le condizioni di applicazione dell’esenzione IVA, infatti, si baseranno su criteri economici oggettivi, e non sui soggetti che ne supportano l’offerta. Inoltre, l’esenzione IVA coprirà la fornitura di ogni singolo elemento costituente ciaascun singolo servizio finanziario ed assicurativo, considerato come un insieme e sé stante e con gli specifici caratteri dei servizi esenti. Infine, saranno introdotte definizioni armonizzate per l’intermediazione e per i servizi finanziari offerti dal settore finanziario ed assicurativo.

Potete scaricare la proposta di direttiva e la proposta di regolamentazione cliccando qui a lato: IVA settore finanziario ed assicurativo


Jan 7 2008

TUF – Dizionario dei termini rilevanti

Alberto Balestreri

Abbiamo preparato un breve edizione delle definizioni contenute nell’art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007, dal d.lgs. n. 195 del 6.11.2007 e dal d.lgs. n. 229 del 19.11.2007″, che potete scaricare in formato pdf cliccando qui: Dizionario.

Il lavoro è in bozza e, ovviamente, non vuole riportare in alcun modo la mappatura sostanziale delle definizioni contenute nel TUF. Esso rappresenta, pertanto, solo un primo ausilio per gli operatori del settore ed uno strumento non convenzionale per una “lettura verticale” di questo importante testo. 

Ogni commento, critica o suggerimento sono, naturalmente, i benvenuti.


Jan 5 2008

MIFiD in Italy Pack

Alberto Balestreri

Volendo far risparmiare tempo a tutti coloro che di occupano di MIFiD, ci è parso utile predisporre un “MIFiD Pack” che raccolga tutto quanto è stato sinora fatto nel nostro Paese a seguito del recepimento delle direttive sui servizi di investimento.

Nel file, che potete scaricare in pdf cliccando su MIFiDPack, troverete, in questo ordine, i seguenti provvedimenti:

  1. Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 “Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 92/22/CEE“;
  2. il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;
  3. il Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia e Consob ai sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
  4. il Regolamento della Banca d’Italia e della Consob ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza;
  5. il Regolamento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 concernente il capitale minimo e l’operatività all’estero delle SIM, nonchè le modalità di deposito e di sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela;
  6. il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;
  7. il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007.

Ricordo che in altra sezione di questo sito trovate anche il testo in lingua italiana della cd. Direttiva MIFiD e la Legge Comunitaria che ne predispone il recepimento nel nostro ordinamento.

Per quanto concerne il MIFiD Pack, sono solo 423 pagine ….


Feb 9 2007

MIFID

Alberto Balestreri

La legge comunitaria 2006, approvata dal Parlamento lo scorso 17 gennaio 2007 prevede, all’art. 10, una serie di principi e di criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nel recepimento di due direttive di grande importanza per i mercati finanziari europei.

Esse sono la numero 2004/39/CE – cd. direttiva MIFID – e la numero 2006/39/CE, che apporta alcune modifiche alla stessa MIFID.

Queste due direttive e la legge comunitaria 2006 sono state accorpate in un unico documento in lingua italiana, ed in formato pdf, che potrete scaricare cliccando qui: MIFID


May 31 2006

Educazione finanziaria

Alberto Balestreri

Il Governatore della Federal Reserve ha pronunciato recentemente un interessante speech di fronte al Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs del Senato statunitense concernente l’importanza del possesso, da parte della clientela di banche ed intermediari finanziari, di una buona cultura in ambito finanziario. Oltre alla qualità delle considerazioni riportate, reputiamo interessante suggerire la lettura di questo discorso (che potete scaricare al seguente link: Bernanke) anche per il vastissimo repertorio di iniziative in tema di formazione finanziaria riportate nell’appendice. Che sia giunto il momento di fondare anche in Italia una Onlus dedicata specificamente alla formazione finanziaria del pubblico dei risparmiatori? I commenti sono naturalmente i benvenuti…..


Mar 22 2006

Market Abuse: fonti normative

Alberto Balestreri

La nuova normativa è stata introdotta con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004″.

In particolare, l’art. 9 della suddetta legge che ha introdotto importanti modifiche nel Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La’rt. 9, infatti, recepisce le direttive:

a) 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato;

b) della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.

In attuazione delle deleghe contenute nel citato art. 9, la CONSOB ha adottato due principali delibere:

a) la delibera n. 15233 del 29 novembre 2005, che ha introdotto importanti modifiche nel Regolamento CONSOB 11768 (disciplina dei mercati);

b) delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 che ha introdotto importanti modifiche nel. Regolamento CONSOB 11971 (disciplina degli emittenti).

Nessuna modifica, invece, è stata apportata al Regolamento CONSOB 11522 (disciplina degli intermediari).

La CONSOB, inoltre, ha diffuso la comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005 concernente “esempi di manipolazione di mercato”.

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005 ha introdotto ulteriori modifiche al TUF.